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Lo Statuto

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Messaggio Da Ripken87 Mar Ott 30, 2012 2:13 am

PRINCIPI FONDAMENTALI


1. – Band of Brothers è un'Alleanza di soldati, fondata sulla lealtà, la collaborazione e il sostegno reciproco.
La sovranità appartiene ai Membri, che la esercitano nelle forme e nei limiti dello Statuto.


2. – L'Alleanza garantisce la protezione e il sostegno ai propri Membri, e a questi richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e aiuto verso gli altri Membri.


3. – Tutti i Membri hanno pari dignità e sono eguali davanti allo Statuto, senza distinzione di grado, forza, trofei.


4. – L'Alleanza riconosce a tutti i Membri il diritto alla crescita economica e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni Membro ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità, attività o funzioni che concorrano al progresso e alla crescita dell'Alleanza.


5. - L'Alleanza ripudia il Tradimento in qualsiasi sua forma.Il Tradimento è un crimine che riguarda una serie di atti di slealtà o infedeltà nei confronti di giocatori appartenenti o no all'Alleanza.


5.1 – L'Alleanza è una e indivisibile.


6. – L'Alleanza riconosce la guerra come strumento di crescita e di incremento della propria forza, e come possibile mezzo di risoluzione delle controversie tra Alleanze; consente, in condizioni di parità con le altre Alleanze, alla ratifica di alleanze e patti di non aggressione.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI



TITOLO I
Rapporti civili



7. – L’appartenenza all'Alleanza è inviolabile.
Non è ammessa l’espulsione dall'Alleanza, se non per atto motivato della Corte Marziale;verso il Membro espulso,il Capo Clan può prendere i provvedimenti del caso.
In casi eccezionali di necessità e urgenza, un Commissario può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore al Capo Clan e, se questi non convoca la Commissione nelle successive quarantotto ore, per prendere una decisione definitiva, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punito ogni abuso della posizione di Amministratore, di Commissario e di Capo Clan.


8. – I Membri sono tenuti a iscriversi al Forum dell'Alleanza, e sono liberi di intervenirvi.
Qualsiasi limitazione al diritto di prendere parte a una o più discussioni del Forum, può avvenire soltanto per atto motivato della Corte Marziale.


9. – A ciascun Membro è consentito inviare messaggi di posta elettronica esclusivamente al proprio Amministratore di riferimento o al Capo Clan; qualora l’Amministratore lo ritenga opportuno, potrà inoltrare detti messaggi al Capo Clan e alla Commissione, oppure all'Alleanza; per nessuna ragione è consentito a un Membro, inviare messaggi all'Alleanza.


10. – Ogni Membro è libero di lasciare, momentaneamente o definitivamente, l'Alleanza, previo messaggio motivato da pubblicare nel Forum; il Capo Clan, se lo ritiene opportuno, può prendere i provvedimenti del caso.


11. – Ai Membri è consentito riunirsi tramite Chat, previa autorizzazione del Capo Clan o di un Amministratore; il Capo Clan, come ogni Amministratore, ha diritto a partecipare a dette riunioni, qualora lo ritenga opportuno.


12. – Il Capo Clan, tramite il Forum, convoca la Corte Marziale con almeno ventiquattro ore di preavviso; i Commissari e gli eventuali Membri convocati, sono tenuti, salvo messaggio motivato da pubblicare nel Forum entro cinque giorni dalla data della riunione, a partecipare tramite Chat a detta riunione.


13. – Il Capo Clan, tramite il Forum, convoca le riunioni dell' Alleanza con almeno quarantotto ore di preavviso; i Membri sono tenuti, salvo messaggio motivato da pubblicare nel Forum entro cinque giorni dalla data della riunione, a partecipare tramite Chat a detta riunione.


14. – Con riferimento agli articoli 12 e 13 dello Statuto, è esonerato dall’obbligo di giustificazione dell’assenza chi, al momento della convocazione della riunione da parte del Capo Clan, ha già comunicato tramite il Forum, la propria momentanea assenza dal gioco.


15. – Sono proibite le associazioni e le intese segrete fra Membri, e quelle fra Membri e non appartenenti all'Alleanza,solo durante le partite del Campionato Alleanze o durante le sfide della Nostra Alleanza.


16. – È proibito qualsiasi contatto, non autorizzato dal Capo Clan, con utenti non appartenenti all'Alleanza solo durante le partite di Alleanza.


17. – Nessuna prestazione può essere imposta a un Membro, se non in base allo Statuto e per atto motivato del Capo Clan o della Commissione.


18. – Tutti i Membri possono ricorrere alla Corte Marziale per la tutela dei propri diritti e interessi, e per la denuncia di abusi da parte del Capo Clan, degli Amministratori, dei Commissari e dei Membri.


19. – Nessuno può essere distolto dal solo organo giurisdizionale previsto dallo Statuto.
Nessuno può essere punito se non in forza di una norma che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.


20. – L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.


21. – Un Amministratore deve esaminare i candidati Membri.
Il Capo Clan, sentito l’esaminatore, può ammettere i candidati all'Alleanza.


22. – Il Capo Clan deve esaminare i candidati Amministratori, e può ammetterli alla carica.



TITOLO II
Rapporti economici



23. – L'Alleanza tutela la crescita economica dei Membri.
Promuove e favorisce gli accordi e le intese tra Membri, che garantiscono un pacifico sviluppo.


24. – I Membri sono liberi di utilizzare le vacanze a loro disposizione, previo messaggio motivato da pubblicare nel Forum.


25. – Ai Membri non è consentito partecipare a sfide tra Alleanze, senza autorizzazione da parte del Capo Clan.
L’autorizzazione va richiesta tramite messaggio motivato da pubblicare nel Forum.


26. – A Nessuno è consentito mettere a disposizione degli altri Membri il proprio account viste le norme Multiaccount del gioco.


27. – Ogni Membro che si trovi sprovvisto dei mezzi necessari a partecipare alla vita dell'Alleanza, ha diritto a un congruo periodo di riposo per recuperare le forze, del quale dovrà dare spiegazione tramite messaggio motivato da pubblicare nel Forum.


28. – I Membri sono tenuti a incrementare la propria forza, senza soluzione di continuità.


29. – I nuovi Membri ammessi nell'Alleanza devono dare prova, entro congruo termine, di intraprendenza e impegno.
Con proprio provvedimento, da pubblicare nel Forum, il Capo Clan fissa gli obbiettivi e i termini cui i nuovi Membri devono attenersi.


TITOLO III
Rapporti politici



30. – Sono elettori tutti i Membri dell'Alleanza.
Il voto è personale e eguale, libero e palese. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per atto motivato della Corte Marziale.


31. – Tutti i Membri hanno diritto di candidarsi liberamente alla carica di Amministratore,qualora risultasse libera questa carica.


32. – Tutti i Membri possono rivolgere petizioni al Capo Clan, tramite messaggio da pubblicare nel Forum, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.


33. – La difesa dell'Alleanza e dei suoi Membri è dovere inderogabile di tutti i Membri.


34. – Tutti i Membri hanno il dovere di essere fedeli all'Alleanza e di osservarne lo Statuto e i Decreti.
I Membri cui sono affidate le funzioni di Capo Clan, Amministratore e Commissario hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore.


Ultima modifica di Ripken87 il Gio Feb 07, 2013 5:34 pm - modificato 4 volte.
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Messaggio Da Ripken87 Mar Ott 30, 2012 2:36 am

PARTE II
ORDINAMENTO DELL'ALLEANZA



TITOLO I
Il Capo Clan



SEZIONE I: La figura del Capo Clan

35. – Il Capo Clan è eletto con il 50% dei voti +1 e diretto dei Membri dell'Alleanza.
L’elezione del Capo Clan ha luogo per voto palese a maggioranza assoluta dei Membri.


36. – Può essere eletto a Capo Clan ogni Ufficiale dell'Alleanza che goda del diritto di voto e del pieno diritto di intervento nel Forum.
Appena eletto, il Capo Clan è nominato di diritto Amministratore dell'Alleanza e del Forum.
La carica di Capo Clan è incompatibile con la carica di Commissario se questo è coinvolto direttamente in una disputa.


37. – Il Capo Clan è eletto per un anno.
Sette giorni prima che scada il termine del mandato, la Corte Marziale indice le elezioni del nuovo Capo Clan. Questi è immesso nella carica il giorno successivo la fine del precedente mandato.
La durata della carica non può essere prorogata se non per atto motivato della Corte Marziale.


38. – Le funzioni del Capo Clan, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate da un sostituto da lui nominato con atto da pubblicare nel Forum.
In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Capo Clan, la Corte Marziale indice le elezioni del nuovo Capo Clan entro sette giorni.


39. – Il Capo Clan esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


40. – Il Capo Clan può essere chiamato a rispondere delle decisioni e dei provvedimenti presi nell’esercizio delle sue funzioni.
In tal caso è messo in stato d’accusa dalla Corte Marziale a maggioranza assoluta dei Commissari, mediante atto motivato da pubblicare nel Forum.
Per la votazione della messa in stato d’accusa del Capo Clan, la Corte Marziale deve riunirsi senza convocazione da parte del Capo Clan, e questi non può parteciparvi.


41. – Il Capo Clan rappresenta l’unità dell'Alleanza, la governa, ne determina l’indirizzo economico-militare e ne è responsabile.
Emana e abroga i Decreti.
Può ammettere i candidati Membri nell'Alleanza.
Nomina gli Amministratori.
Nomina il suo sostituto temporaneo.
Nomina i sostituti temporanei degli Amministratori.
Dichiara lo stato di guerra, previa pubblicazione nel Forum di un atto motivato, e assume di diritto i poteri necessari.
Ratifica le alleanze e i patti di non aggressione, previa pubblicazione nel Forum di un atto motivato.
Può autorizzare i Membri a riunirsi, e ha diritto a partecipare a dette riunioni.
Convoca la Corte Marziale e partecipa, senza diritto di voto, alle sue riunioni.
Convoca le riunioni dell'Alleanza e le presiede.
Può autorizzare i Membri a contattare utenti non appartenenti all'Alleanza.


SEZIONE II: I Decreti

42. – Gli atti e i provvedimenti del Capo Clan prendono il nome di Decreti.


43. – L’iniziativa dei Decreti appartiene al Capo Clan.
Ciascun Membro può esercitare l’iniziativa dei Decreti mediante la proposta di un progetto da pubblicare nel Forum.


44. – Ogni progetto è esaminato dal Capo Clan, che è libero di approvarlo, modificarlo o respingerlo, mediante atto motivato da pubblicare nel Forum.


45. – I Decreti sono emanati dal Capo Clan che li pubblica nel Forum al momento dell’emanazione.
I Decreti entrano in vigore il quinto giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che i Decreti stessi stabiliscano un termine diverso.


46. – Il Capo Clan può deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di un Decreto, tramite provvedimento motivato da pubblicare nel Forum.
L’abrogazione ha effetto dal giorno successivo la pubblicazione del provvedimento, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine diverso.


47. – È indetto referendum per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di un Decreto, quando lo richiede un quarto dei Membri, tramite messaggio motivato e sottoscritto dai Membri richiedenti, da pubblicare nel Forum.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i Membri.
La Commissione indice il referendum entro sette giorni dalla pubblicazione della richiesta.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti.
Se la proposta soggetta a referendum è approvata, l’abrogazione ha effetto dal giorno successivo la fine delle votazioni.



TITOLO II
La Commissione



SEZIONE I: Gli Amministratori

48. – La Corte Marziale è composta di diritto da tutti gli Amministratori e gli Ufficiali dell'Alleanza e del Forum, che nell’ esercizio delle funzioni di Membri della Commissione prendono il nome di Commissari.



49. – Può essere nominato Amministratore ogni Membro dell'Alleanza che goda del diritto di voto e del pieno diritto di intervento nel Forum.


50. – Ogni Amministratore rimane in carica per un anno.
Quindici giorni prima che scada il termine del mandato, la Commissione pubblica nel Forum un bando della durata di dieci giorni per la candidatura alla carica di Amministratore; il Capo Clan decreta, alla chiusura del concorso, il vincitore.
Questi è immesso nella carica il giorno successivo la fine del precedente mandato.
La durata della carica non può essere prorogata.


51. – Le funzioni dell’Amministratore, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate da un sostituto nominato dal Capo Clan con atto da pubblicare nel Forum.
In caso di impedimento permanente o di dimissioni dell’Amministratore, la Commissione indice il bando del nuovo Amministratore entro sette giorni.


52. – Ogni Amministratore può essere chiamato a rispondere delle decisioni e dei provvedimenti presi nell’esercizio delle sue funzioni.
In tal caso è messo in stato d’accusa dalla Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi Membri, mediante atto motivato da pubblicare nel Forum.
Prima della convocazione della Corte Marziale per la votazione della messa in stato d’accusa dell’Amministratore, questi è sospeso dalla carica in attesa della Sentenza.


53. – Ogni Amministratore ha la responsabilità di un gruppo di Membri, per i quali costituisce altresì l’unico riferimento, salvo il Capo Clan.
Ogni Amministratore è tenuto a essere portatore delle richieste e dei diritti dei Membri del proprio gruppo, verso il Capo Clan, la Corte Marziale e l'Alleanza.




SEZIONE II: Ordinamento giurisdizionale

54. – La Corte Marziale è l’organo giurisdizionale dell'Alleanza, nonché l’organo di garanzia statutaria verso i Membri dell'Alleanza. Svolge altresì le funzioni di Commissione Elettorale.
Può espellere i Membri dell'Alleanza.
Può limitare o impedire ai Membri, momentaneamente o definitivamente, il diritto di intervento nel Forum.
Pubblica il concorso per l’assegnazione dell’account del Membro rinunciatario, e ne decreta l’assegnatario.
Può negare, momentaneamente o definitivamente, il diritto di voto ai Membri.
Indice il bando per la candidatura alla carica di Amministratore.


55. – La giustizia è amministrata in nome di tutti i Membri dell'Alleanza.
I giudici sono soggetti soltanto allo Statuto.


56. – La funzione giurisdizionale è esercitata dalla Corte Marziale. I Commissari sono gli unici giudici legittimati dallo Statuto.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.


57. – La Corte Marziale costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Commissario che ha esercitato l’azione penale verso l’imputato, svolge le funzioni di Accusa nel processo; il Commissario che, nel processo, svolge le funzioni di Giudice, è estratto a sorte tra tutti gli altri Commissari.



SEZIONE III: Norme sulla giurisdizione

58. – La giurisdizione si attua mediante il giusto processo.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al Giudice terzo e imparziale.
Le udienze del processo si svolgono tramite Chat.


59. – Il Membro accusato di un fatto illecito è informato riservatamente, dalla Corte Marziale, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.


60. – L’imputato ha la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare gli utenti che rendono dichiarazioni a suo carico, e di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di utenti a sua difesa nelle stesse condizioni dell’Accusa, e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.


61. – Il processo è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato.


62. – Tutti i provvedimenti e gli atti giurisdizionali devono essere pubblicati nel Forum e motivati.
Gli atti e i provvedimenti della Corte Marziale prendono il nome di Sentenze.


63. – Ogni Commissario ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.



TITOLO III
Il Forum


64. – L'Alleanza si avvale di un Forum privato, diretto da due o tre Amministratori uno dei quali è di diritto il Capo Clan.
È fatto obbligo, per tutti i Membri, di iscriversi al Forum e di intervenirvi.


65. – Il Forum è l’unico spazio legittimato dallo Statuto, nel quale sono pubblicati tutti i provvedimenti, gli atti e i documenti ufficiali del Capo Clan, della Commissione e degli Amministratori, e le richieste, le questioni, le petizioni, gli avvisi e gli annunci dei Membri. Vi hanno luogo, inoltre, le votazioni per l’elezione del Capo Clan e i referendum.


66. – Per le discussioni, i messaggi e le pubblicazioni del Forum valgono le generali norme di buona educazione e di rispetto.
Ciascun Membro interviene nel Forum nella consapevolezza che ogni pubblicazione può costituire prova contro di lui.


67. – Gli atti ufficiali degli organi direttivi dell'Alleanza pubblicati nel Forum, devono essere riconoscibili e immediatamente distinguibili da tutte le altre pubblicazioni. Devono altresì essere indisponibili all’eliminazione o alla modifica da parte dei Membri.


68. – Gli Amministratori del Forum possono eliminare o censurare le pubblicazioni non ufficiali, motivando il tutto con Provvedimento di Cancellazione o rispettivamente di Censura, da pubblicare nel Forum.
È proibito agli Amministratori del Forum eliminare o modificare gli atti ufficiali degli organi direttivi della Famiglia pubblicati nel Forum.



TITOLO IV
Garanzie statutarie



69. – La Corte Marziale giudica sulle controversie relative alla legittimità statutaria dei Decreti del Capo Clan.


70. – Quando la Corte Marziale dichiara l’illegittimità statutaria di un Decreto o di parte di esso, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Forum, mediante Sentenza motivata, della decisione.


71. – Ogni Membro può, mediante messaggio motivato da pubblicare nel Forum, proporre alla Corte Marziale una questione di legittimità statutaria. La Corte Marziale è tenuta a giudicare sulle questioni presentate dai Membri.


72. – I Provvedimenti di Revisione dello Statuto sono adottati dall'Alleanza e sono approvati a maggioranza dei due terzi dei suoi Membri, tramite Chat, durante apposita riunione convocata dal Capo Clan.
I Provvedimenti così approvati sono pubblicati nel Forum; entrano in vigore il quinto giorno successivo alla loro pubblicazione.
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